Art. 540 c.p.Rapporto di parentela

[1]Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)).

[2]Il rapporto di filiazione ((fuori del matrimonio)) e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 252 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art540 · fonte su Normattiva