Art. 543 c.p. — Diritto di querela
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[1]Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
[2]Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva