Art. 530 c.p. — Corruzione di minorenni
[1]Codice Penale-art. 530
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 530
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CORRUZIONE DI MINORENNI - ABROGAZIONE DELL'ART. 530 DEL C.P. CHE PREVEDEVA E PUNIVA COME REATO LA COMMISSIONE DI ATTI DI LIBIDINE SU PERSONA O IN PRESENZA DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI SEDICI E SOSTITUZIONE CON LA DIVERSA FIGURA CRIMINOSA DI ATTI SESSUALI SU MINORI DI ANNI QUATTORDICI - LAMENTATA PRIVAZIONE DI TUTELA PENALE DA ABUSI SESSUALI DEI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I SEDICI ED I QUATTORDICI ANNI - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA SALUTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 530 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 29, comma primo, 31, comma secondo, e 32 Cost., in quanto contrasta con il principio di stretta legalita' in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., una questione di legittimita' costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione, ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o ulteriori rispetto a quella configurata dal legislatore. - S. nn. 108/1981, 42/1977, O. n. 288/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 1 legge 66/1996
CORRUZIONE DI MINORENNI - MATURITA' ETICA ED INTELLETTUALE DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE ED INFRASEDICENNE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.
REATI E PENE - CORRUZIONE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 542, TERZO COMMA, N. 2 - PROCEDIMENTO D'UFFICIO, INVECE CHE A QUERELA DELL'OFFESO, SE IL FATTO E' CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IN SEDE DI PROCEDIBILITA', TRA CITTADINI CHE COMMETTONO LO STESSO REATO - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Riguarda ancheart. 542 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 530 cod. pen. sollevate dal Pretore di Nicosia con ordinanza 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg. ord.), dal Pretore di Leonforte con ordinanza 26 novembre 1984 (n. 33/85 reg. ord.), dal Pretore di Fermo con ordinanza 22 gennaio 1986 (n. 817/86 reg. ord.), tutte con riferimento all'art. 3 Cost.…
ECLI:IT:COST:1987:422 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 530 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal pretore di Sondrio, sezione distaccat…
ECLI:IT:COST:1997:355 · leggi il testo integrale
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura penale: 304 bis, comma primo (testo originario), 366, comma secondo, e 225 (nel testo di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), proposte con l'ordinanza 9 dicembre 1970 del pretore di Pontedera, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già decise con le se…
ECLI:IT:COST:1973:27 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 520
Codice Penale-art. 520 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 539
Codice Penale-art. 539 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 523
Codice Penale-art. 523 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 519
Codice Penale-art. 519 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
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Codice Penale-art. 521 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 543
Codice Penale-art. 543 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto definitivo prevedeva in due distinti articoli il delitto di pubblicazioni oscene e quello di pubblicazioni o spettacoli osceni. Poichè nessuna ragione v'era di mantenere questa separazione, tanto più che la pena era ed è la medesima, li ho unificati nell'articolo 528 del codice.
Relazione al Codice penale (1930), n. 172
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art530 · fonte su Normattiva