Art. 542 c.p. — Querela dell'offeso
[1]Codice Penale-art. 542
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 542
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
Testo vigente dal 6 marzo 1996, tuttora in vigore · versione 153 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA', PER DETTI DELITTI E PER IL DELITTO DI CORRUZIONE DI MINORENNI, A QUERELA - ESCLUSIONE, NELL'IPOTESI DI FATTO CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO, ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLO STESSO PRIMA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, <<nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66>>, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita', consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo (delitti contro la liberta' sessuale e delitto di corruzione di minorenne), quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto gia' prima che l'azione penale sia esercitata, in quanto la connessione, cui si riferisce la norma impugnata e' solo quella materiale e non anche processuale e la 'ratio' dell'estensione della perseguibilita' d'ufficio puo' ravvisarsi o perche' i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale - quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunita' di un diverso delitto (Cass., sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Invero, in tema di reati contro la liberta' sessuale, il reato e' perseguibile d'ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili d'ufficio in quanto la medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica la 'regula iuris' in punto di procedibilita', senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato 'ab origine' perseguibile d'ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costrutto, essendo del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale ben puo' postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralita' onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perche' quel delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato estinto. red.: N. Oliva
DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - SEQUESTRO DI PERSONA CONNESSO A VIOLENZA CARNALE - FATTO COMMESSO A DANNO DI UOMO MAGGIORENNE - PENE E PROCEDIBILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Riguarda ancheart. 523 Codice penaleart. 605 Codice penale
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - MANCATA PREVISIONE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO (QUERELA GIA' PROPOSTA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 542, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede l'irrevocabilita' della querela nei delitti contro la liberta' sessuale anziche' la procedibilita' d'ufficio, in quanto nel caso di specie la querela e' stata gia' ritualmente proposta, e percio' nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da una eventuale modificazione normativa che sostituisca al regime della querela irrevocabile quella della perseguibilita' d'ufficio del delitto ascritto dall'imputato. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decisa, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 216/1974 e s. nn. 75/1975 e 42/1978).
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 216/1974 e O. n. 75/1975.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale (che, per i delitti contro la liberta' sessuale e per il reato di corruzione dei minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa e' irrevocabile) gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 1974, e riproposta senza che siano stati prospettati o sussistano motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 542, secondo comma, del codice penale, il quale dispone che e' irrevocabile la querela proposta per i delitti contro la liberta' sessuale, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia perche' la fattispecie legislativa risulta oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della querela e' ordinariamente ammessa, sia perche' la irrevocabilita' trova, nel caso di specie, una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico alla repressione di questo tipo di reati.
REATI E PENE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEI REATI - DEROGA COSTITUITA DALLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA - FONDAMENTO - FINALITA'.
La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.
REATI E PENE - REGOLA DELL'INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AZIONE PENALE - DEROGA A TUTELA DI RAGIONI DI RISERVATEZZA - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - CONFERISCE AL FATTO CARATTERE DI PUBBLICITA' - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA NELLA FATTISPECIE EX ART. 542, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - GIUSTIFICAZIONE.
La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.
REATI E PENE - CORRUZIONE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 542, TERZO COMMA, N. 2 - PROCEDIMENTO D'UFFICIO, INVECE CHE A QUERELA DELL'OFFESO, SE IL FATTO E' CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IN SEDE DI PROCEDIBILITA', TRA CITTADINI CHE COMMETTONO LO STESSO REATO - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Riguarda ancheart. 530 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza 16 giugno 1986 (n. 671/86 reg.ord.), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 523, 605 e 542 cod. pen., sollev…
ECLI:IT:COST:1987:523 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 216 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 a…
ECLI:IT:COST:1978:42 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ma…
ECLI:IT:COST:1975:75 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, sollevata con ordinanza del 6 giugno 1972 dal pretore di Siracusa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - G…
ECLI:IT:COST:1974:216 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 543
Codice Penale-art. 543 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 541
Codice Penale-art. 541 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 524
Codice Penale-art. 524 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 522
Codice Penale-art. 522 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 526
Codice Penale-art. 526 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Art. 525
Codice Penale-art. 525 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'articolo 539 ho abbassato da sedici a quattordici anni il limite dell'età della persona offesa, allo scopo di rendere meno grave la deroga ai principi generali concernenti l'elemento psicologico del reato. La precocità di sviluppo dei minori in molte regioni d'Italia rendeva manifesto che il limite dei sedici anni avrebbe potuto dar luogo a una severità, non giustificata dalla realtà dei casi concreti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 174
I delitti contro la libertà sessuale e il delitto di corruzione di minorenni sono punibili soltanto a querela dell'offeso, ma la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 542). Questa irrevocabilità sembrò pericolosa alla Commissione parlamentare, che propose di consentirne la revocabilità fino all'apertura del dibattimento. Non mi parve di dovere accogliere tale proposta, perchè la irrevocabilità fu stabilita allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni. Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto; tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio. La disposizione, d'altronde, ha incontrato la piena approvazione dei Corpi e degli Enti, ai quali tu richiesto il parere sul progetto preliminare.
Relazione al Codice penale (1930), n. 175
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art542 · fonte su Normattiva