Art. 544-ter c.p. — Maltrattamento di animali
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[1]Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
[2]La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
[3]La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 4 dicembre 2010 · versione 199 su Normattiva