Art. 544-ter c.p. — Maltrattamento di animali
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[1]Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro)).
[2]La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
[3]La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Testo vigente dal 4 dicembre 2010 al 1 luglio 2025 · versione 231 su Normattiva