Art. 549 c.p.Morte o lesione della donna

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[1]Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

[2]Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e' della reclusione da tre a otto anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art549 · fonte su Normattiva