Art. 555 c.p. — Circostanza aggravante e pena accessoria
[1]Codice Penale-art. 555
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 555
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 553 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 546 Codice penalee altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 550
Codice Penale-art. 550 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 552
Codice Penale-art. 552 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 554
Codice Penale-art. 554 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 553
Codice Penale-art. 553 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 551
Codice Penale-art. 551 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Art. 545
Codice Penale-art. 545 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'articolo 588 del progetto definitivo (corrispondente all'articolo 554 del codice) puniva il fatto di chi, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi e occultando tale stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio. La Commissione parlamentare propose di sopprimere la parte della disposizione che riguarda la tubercolosi. Ho aderito a tale proposta, anche perchè, non è del tutto certo, allo stato della scienza medica, se la tubercolosi abbia veramente carattere contagioso e se possa comunicarsi mediante atti compiuti dall'ammalato su altre persone. La stessa Commissione consigliò di ritoccare la formula dell'articolo in modo che risulti indubbia tanto la responsabilità dell'uomo, quanto quella della donna nel caso di contagio derivante dai rapporti sessuali. Ma non mi parve che su questo punto possa sorgere dubbio alcuno. Il soggetto attivo è «chiunque», e non soltanto l'individuo di sesso maschile. Il soggetto passivo è «taluno», e non soltanto la donna. Il fatto, poi, di «compiere su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio», non ha certamente esclusivo riferimento agli atti che può compiere l'uomo. Nel riesaminare la disposizione di cui si tratta, mi sono convinto, poi, che nel progetto definitivo era stata di troppo ristretta la considerazione delle malattie sessuali alla sola sifilide, mentre il progetto preliminare prevedeva in genere tutte le malattie veneree. Lo scopo della nuova incriminazione è di prevenire e di reprimere quei fatti, mediante i quali possono trasmettersi malattie suscettibili di avere deleteria influenza sull'avvenire della razza. Ora, se la sifilide è certamente uno dei morbi più insidiosi sotto tale aspetto, anche la blenorragia può pregiudicare gravemente il sano sviluppo della popolazione. Questa malattia, secondo le scienze mediche, può essere causa di sterilità così nell'uomo come nella donna, e però rappresenta, per gli interessi che si vogliono tutelare, un pericolo che può essere assai grave. Essa inoltre contribuisce largamente alla produzione di altre infermità, quali l'artritismo, la meningite e la cecità. V'è dunque ragione di reprimere anche il contagio blenorragico. Senonchè, a differenza di ciò che è stabilito per la sifilide, ritenni opportuno richiedere, per la punibilità del fatto, non solo che il contagio siasi effettivamente verificato, ma che ne sia seguita una lesione personale gravissima, cioè una malattia certamente o probabilmente insanabile, o un altro degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 583. Senza questa condizione, si cadrebbe nell'esagerazione di punire anche fatti che nessun pericolo rappresentano per l'interesse che è oggetto della tutela penale. Ho quindi introdotto nell'articolo 554 una nuova disposizione nel senso sopra indicato. Ho infine soppresso la previsione dell'evento di morte, perchè la sifilide e la blenorragia non sono per sè stesse cause immediate e dirette di morte. TITOLO XI. Dei delitti contro la famiglia.
Relazione al Codice penale (1930), n. 179
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art555 · fonte su Normattiva