Art. 553 c.p. — Incitamento a pratiche contro la procreazione
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
[1]Codice Penale-art. 553
[2]((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))
Testo vigente dal 6 giugno 1978, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1930
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REFERENDUM - ABROGATIVO - OGGETTO - COST., ART. 75, SECONDO COMMA - FATTISPECIE - REFERENDUM SULL'ABORTO - RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 546, 547, 548, 549, SECONDO COMMA, 550, 551, 552, 553, 554 E 555 (DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE) - ESTRANEITA' ALLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM - AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 552 Codice penaleart. 550 Codice penaleart. 548 Codice penaleart. 547 Codice penaleart. 555 Codice penaleart. 546 Codice penalee altri 3
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - FINALITA' ORIGINARIA DELLA DISPOSIZIONE - DIVIETO DI SVOLGERE PROPAGANDA FAVOREVOLE ALLA RIDUZIONE DELLE NASCITE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 553 - SOPRAVVENUTA MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE - LIMITE POSTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma di cui all'art. 553 del c.p. corrispondeva alla politica demografica del tempo, diretta all'incremento della popolazione, e alle concezioni a cui quella politica si ispirava; essa vietava la pubblica trattazione di argomenti riguardanti la procreazione soltanto se svolta nel senso di favorire mediante l'incitamento o la propaganda di pratiche contro la procreazione, la riduzione delle nascite. Le esigenze del buon costume erano tutelate, come sono tuttora, da altre disposizioni del codice penale, in qualunque senso e a qualunque fine si svolga la predetta attivita'. Il problema della limitazione delle nascite ha assunto, nel momento storico attuale, una importanza e un rilievo sociale tale da non potersi ritenere che, secondo la coscienza comune e tenuto anche conto del progressivo allargarsi della educazione sanitaria, sia oggi da ravvisare un'offesa al buon costume nella pubblica trattazione dei vari aspetti di quel problema, nella diffusione delle conoscenze relative, nella propaganda svolta a favore delle pratiche anticoncettive. Si deve pertanto riconoscere che, venuta meno la ragione dell'autonoma configurazione del reato di cui all'art. 553 c.p., il limite di esso posto alla libera manifestazione del pensiero si trova in contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 553 DEL COD. PENALE - PARZIALE ESTENSIONE AGLI ARTT. 112 E 114 DELLA T.U. DELLE LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, E DELL'ART. 2 DEL D.LG. 31 MAGGIO 1946, N. 451. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 27).
Le medesime ragioni addotte per dichiarare l'illegittimita' dell'art. 553 c.p. valgono anche per riconoscere l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 112 del t.u. delle leggi di p.s., limitatamente alla parte in cui vieta la produzione, l'acquisto, la detenzione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di scritti, disegni e immagini che divulgano i mezzi diretti a impedire la procreazione o ne illustrano l'impiego. Esse si estendono inoltre all'art. 114, primo comma, del medesimo t.u., nella parte in cui vieta l'inserzione, in giornali o periodici, di avvisi o corrispondenze che si riferiscono ai predetti mezzi, nonche' all'art. 2 del d.l. 31 maggio 1946, n. 561, nella parte in cui stabilisce che si puo' far luogo al sequestro di giornali o altre pubblicazioni o stampati che divulghino i mezzi medesimi, ne illustrano l'impiego o contengono inserzioni o corrispondenze ad essi relative.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 451/1946art. 114 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)art. 112 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
INCITAMENTO A PRATICHE CONTRO LA PROCREAZIONE - COD. PEN., ART. 553 - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 del codice penale, in quanto detto articolo e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, con sentenza 16 marzo 1971 n. 49, cessando in tal modo di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 10 marzo 1971, n. 49. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - CO…
ECLI:IT:COST:1971:193 · leggi il testo integrale
dichiara l'illegittimità costituzionale: dell'art. 553 del codice penale; dell'art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale: dell'art. 114, prim…
ECLI:IT:COST:1971:49 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'a…
ECLI:IT:COST:1965:9 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto alle così dette pratiche maltusiane, avevo già avvertito, nella mia Relazione sul progetto (n. 590), essere stato mio proposito di estendere l'incriminazione, oltre al fatto dell'incitamento alle pratiche medesime (art. 553 del codice), anche a quello di chi compie tali pratiche su una persona, se non mi avessero trattenuto le gravi difficoltà, che nella pratica attuazione di una simile disposizione si sarebbero certo incontrate. Ripresa peraltro in esame la questione, mi parve che queste difficoltà non dovessero impedire l'incriminazione di un fatto, che è ben più grave di quello del delitto di semplice incitamento. E tanto più mi convinsi dell'opportunità di tale incriminazione, in quanto la mancanza di essa potrebbe creare una pericolosa categoria di specialisti nella turpe arte antifecondativa. Già si ha notizia, ad esempio, di alcuni così detti gabinetti radiologici in cui si fanno frequenti applicazioni dirette al conseguimento della sterilità sessuale, e rispetto ai quali la vigilanza sanitaria, per quanto oculata ed attiva, come in fatto viene esercitata, non può ritenersi sufficiente, quando manchino idonee disposizioni penali. Ed è pure da rammentarsi il recente metodo, ideato da uno specialista austriaco, per ottenere la sterilizzazione senza togliere la capacità del congiungimento carnale; metodo che, per gli egoisti e per i viziosi, offre uno speciale allettamento e rappresenta un nuovo pericolo per la conservazione della razza, dato che la sua applicazione va diffondendosi in vari Stati d'Europa e d'America. Non sarebbe, quindi, conforme alle direttive della politica demografica del nuovo Stato italiano un codice penale che non apprestasse tutti i possibili e più energici mezzi di lotta contro la nefasta azione che mira a sopprimere la fecondazione. Ho creato perciò una nuova disposizione (art. 552), per la quale, chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. In tal modo, con gli articoli 552 e 553, se le aberrazioni neo-maltusiane presumessero di varcare i confini d'Italia, troverebbero il trattamento che meritano.
Relazione al Codice penale (1930), n. 178
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art553 · fonte su Normattiva