Art. 552 c.p.Procurata impotenza alla procreazione

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[1]Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art552 · fonte su Normattiva