Art. 555 c.p.Circostanza aggravante e pena accessoria

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[1]Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 e' persona che esercita una professione sanitaria, la pena e' aumentata.

[2]Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria e' perpetua.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art555 · fonte su Normattiva