Art. 574-bis c.p.Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 2014 al 4 giugno 2020. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

[3]Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)).

Testo vigente dal 7 febbraio 2014 al 4 giugno 2020 · versione 252 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art574bis · fonte su Normattiva