Incorre in una delle più gravi forme del delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570) chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge. Alla Commissione parlamentare parve che convenisse meglio precisare in che cosa debba consistere la «dilapidazione», tanto più che per l'articolo 649 non è punibile il padre che dolosamente si appropria una somma anche ingente di proprietà del figlio minore. E, di conseguenza, la Commissione propose di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari. È d'uopo anzitutto avvertire che nel termine dilapidare, come è usato nella disposizione in esame, si comprende la prodigalità delle cose altrui (dissipazione o distrazione del patrimonio), e col termine malversare si intende l'appropriazione della cosa altrui a scopo di lucro. La malversazione può avvenire soltanto ad opera del genitore e del coniuge, i quali, senza la disposizione dell'articolo 570, rimarrebbero impuniti; il tutore può invece commettere appropriazione indebita, e non malversazione. La dilapidazione, al contrario, può verificarsi sia ad opera del genitore o del coniuge, sia ad opera del tutore. Ora, non vi è alcuna contraddizione tra l'ipotesi di malversazione del genitore o del coniuge, e la disposizione dell'articolo 649, la quale contempla un fatto singolo, per cui è mantenuta la tradizionale impunità. L'articolo 570, n. 1°, invece, si riferisce ad un insieme di fatti che, nel loro complesso, stanno a dimostrare la violazione ripetuta dei doveri incombenti al genitore e al coniuge. E tale violazione, per costituire delitto, deve, in base alle norme generali, essere dolosa. Questa considerazione risponde esaurientemente all'osservazione della Commissione riguardante il caso dell'erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o della cattiva amministrazione dipendente da inesperienza negli affari. Queste sono cause meramente colpose, e quindi non possono rientrare nella figura della dilapidazione, di cui si tratta, la quale non è punibile se non a titolo di dolo. TITOLO XII. Dei delitti contro la persona.
Relazione al Codice penale (1930), n. 185
Il delitto d'omicidio consiste nel cagionare la morte di un uomo (art. 575). La Commissione parlamentare preferirebbe che si dicesse, anzi che di un «uomo», di una «persona». Ma il termine «persona» ha un significato tecnico-giuridico che qui non viene in considerazione, trattandosi della soppressione della vita fisica d'un essere umano, indipendentemente dalle qualità giuridiche che sono inerenti al concetto di persona. Bisognerebbe dire, in ogni modo: «persona fisica», ed allora tanto vale usare l'espressione, il cui significato è accessibile a tutti, di «uomo». La stessa ragione risponde all'identica osservazione fatta dalla Commissione sull'articolo 589.
Relazione al Codice penale (1930), n. 186
L'articolo 576 prevede le ipotesi più atroci di omicidio, per le quali stabilisce la pena di morte. Aderendo a voti autorevoli, ho esteso l'applicazione della pena di morte ai casi in cui concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nel numero 2° dell'articolo 61, ossia alle ipotesi di omicidio commesso per eseguire od occultare un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare, a sè o ad altri, il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato. L'applicazione della pena di morte nei predetti casi appare, invero, come una necessaria sanzione per chi, ad esempio, uccida a scopo di furto o di rapina. In conseguenza della nuova aggravante ho modificato le disposizioni dell'articolo 575 e la disposizione del numero 4° dell'articolo 576 del progetto, nel senso di eliminare quelle ipotesi ivi prevedute che rientrano nella generale formula della predetta aggravante. La Commissione parlamentare non ritenne invece giustificata la pena di morte stabilita per il latitante, il quale commetta omicidio per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare un delitto, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. Senonchè fu ed è volontà del legislatore di reprimere nel modo più energico ogni forma di brigantaggio, anche individuale. È ben vero che il brigantaggio, diffusosi nell'ultimo decennio anche nei più civili Stati d'Europa e d'America, ed imperversante persino nelle maggiori metropoli straniere, è oramai scomparso dalla Patria nostra, specie mercè la energica azione repressiva e preventiva del Governo fascista. Ma se questa è cagione di legittimo compiacimento, non dà motivo a deflettere dalla più inesorabile persecuzione di questo pericolosissimo fenomeno, anche nelle sue forme sporadiche e individuali. Tutta la nuova legislazione penale italiana, del resto, si ispira alla massima severità verso i latitanti, che si trovano in permanente stato di ribellione e che, per le condizioni in cui vivono, rappresentano un grave pericolo sociale.
Relazione al Codice penale (1930), n. 187