Art. 575 c.p.Omicidio

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Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art575 · fonte su Normattiva