Art. 576 c.p.Circostanze aggravanti. Ergastolo

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[1]Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:

[2]1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

[3]2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;

[4]3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

[5]4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

[6]5° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.

[7]E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art576 · fonte su Normattiva