Art. 576 c.p. — Circostanze aggravanti. Ergastolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944. Leggi il testo vigente →
[1]Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:
[2]1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;
[3]2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
[4]3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
[5]4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
[6]5° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
[7]E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva