Art. 231Circostanze aggravanti

[1]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

[2]1° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

[3]2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

[4]3° se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

[5]4° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

[6]Se concorrono due o piu' delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 51 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso.

[7]La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art231 · fonte su Normattiva