Art. 576 c.p. — Circostanze aggravanti. Ergastolo
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[1]Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente e' commesso:
[2]1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;
[3]2° contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione;
[4]3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
[5]4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
[6]5° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521;
[7]((5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.))
[8]E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224
5Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Testo vigente dal 26 luglio 2008 al 25 aprile 2009 · versione 217 su Normattiva