Art. 577 c.p. — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
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[1]Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
[2]1° contro l'ascendente o il discendente;
[3]2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
[4]3° con premeditazione;
[5]4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.
[6]La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 16 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva