Art. 577 c.p.Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

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[1]Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:

[2]1° contro l'ascendente o il discendente ((o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente));

[3]2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

[4]3° con premeditazione;

[5]4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

[6]La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge ((divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata)), il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Testo vigente dal 16 febbraio 2018 al 9 agosto 2019 · versione 289 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art577 · fonte su Normattiva