Art. 577 c.p. — Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
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[1]Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
[2]1° contro l'ascendente o il discendente ((anche per effetto di adozione di minorenne)) o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile ((o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva));
[3]2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
[4]3° con premeditazione;
[5]4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.
[6]La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,)) il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
[7]((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste)).
Testo vigente dal 9 agosto 2019 al 3 novembre 2023 · versione 301 su Normattiva