Art. 592 c.p. — Abbandono di un neonato per causa di onore
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Testo vigente dal 25 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 89 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Collegamenti
Art. 578 — Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e' determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A…
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442…
Art. 249 — Violenza a causa d'onore
Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 e' commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.…
Art. 587
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Art. 863 — Distintivo d'onore per deceduti in servizio
Per coloro che sono deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'articolo 862, e' previsto analogo distintivo d'onore con la scritta «Alla memoria» al posto di quella «Mutilato in servizio». …
Art. 1619 — Iscrizione nel ruolo d'onore
… ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il delitto di omissione di soccorso è preveduto in due ipotesi penalmente equivalenti (art. 593). La prima consiste nel fatto di chi, trovando abbandonata o smarrita una persona incapace di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità; la seconda si ha nel fatto di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Sembrò alla Commissione parlamentare che dovesse punirsi anche nella prima ipotesi l'omissione di prestare l'assistenza occorrente, oltre che l'omissione dell'immediato avviso all'Autorità. Ma conviene osservare che, nel primo caso, si prevede bensì che l'incapace si trovi in stato di abbandono, ma non anche in condizione di pericolo. Di conseguenza non vi è ragione di imporre un'assistenza, di cui l'abbandonato non ha necessità, e che rappresenterebbe la manifestazione di una bontà e di una generosità costituenti virtù superiori, e tali, perciò, da non potersi esigere dalla generalità degli uomini. Se poi l'incapace venisse trovato in pericolo, si rientrerebbe nella seconda ipotesi, e perciò l'omessa assistenza sarebbe punibile. Gli stessi criteri hanno guidato il legislatore del 1889 nella formulazione dell'articolo 389 del codice penale finora vigente. Ho invece aggiunto la previsione di ogni «altra causa» che determini nella persona l'incapacità di provvedere a sè stessa (oltre che la malattia o la vecchiaia), per le ragioni medesime che mi hanno indotto a introdurre la correlativa modificazione nell'articolo 591.
Relazione al Codice penale (1930), n. 197
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art592 · fonte su Normattiva