Art. 592 c.p. — Abbandono di un neonato per causa di onore
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[1]Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
[3]Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981 · versione 0 su Normattiva