Art. 592 c.p.Abbandono di un neonato per causa di onore

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[1]Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

[3]Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 agosto 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art592 · fonte su Normattiva