Art. 593-ter c.p. — Interruzione di gravidanza non consensuale
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[1]Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
[2]La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
[3]Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
[4]Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
[5]Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.
Testo vigente dal 6 aprile 2018 al 17 dicembre 2025 · versione 291 su Normattiva