Art. 60 c.p.
Errore sulla persona dell'offeso
[1]Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
[2]Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.
[3]Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o psichiche, della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva