Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (art. 59). La Commissione parlamentare propose invece che tali circostanze non siano poste a carico del reo, se egli non le ha conosciute o le ha ritenute inesistenti, perchè non si può rispondere di ciò che non si volle. Ma se anche il principio della volontarietà fosse teoricamente sempre applicabile in materia di circostanze aggravanti, la deroga ad esso sarebbe sufficientemente giustificata dalle esigenze d'una efficace repressione. Queste esigenze si sono imposte anche nell'applicazione del codice del 1889, nonostante che, almeno di regola, esso accolga il principio propugnato dalla Commissione. Così, ad esempio, la giurisprudenza, mediante distinzioni, riserve, presunzioni, ha in sostanza adottato il principio della responsabilità obiettiva rispetto a parecchie aggravanti, come quelle riguardanti l'età del soggetto passivo, il delitto di ricettazione, ecc. Richiedere la conoscenza delle aggravanti, o costringerebbe nuovamente la pratica ad adottare i rammentati espedienti elusivi della legge, ovvero, se il principio venisse applicato fedelmente, renderebbe inapplicabile l'aggravamento nella maggior parte dei casi, la prova della conoscenza essendo quasi sempre oltremodo difficile, se non addirittura impossibile. Il principio della volontarietà riguarda gli elementi costitutivi del reato, e non v'è ragione di estenderlo agli elementi meramente accidentali, quali sono le circostanze aggravanti. Nell'attività lecita, chi compie volontariamente e coscientemente un fatto sa di doversi esporre a tutti gli accidenti e a tutte le responsabilità conseguenziali del fatto medesimo. Questo principio deve valere a maggior ragione per l'attività illecita. Gli antichi dicevano che chi versa in cosa illecita risponde anche del caso. Il codice non accoglie in pieno questo precetto, ma neppure lo respinge quando v'è ragione di applicarlo. Non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze aggravanti non conosciute o non volute; ma, senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal codice. Per ciò appunto l'articolo 59 comincia con la riserva: «salvo che la legge disponga altrimenti».
Relazione al Codice penale (1930), n. 40
In relazione alle circostanze che escludono la pena, il progetto stabiliva che, malgrado la non punibilità del fatto, il giudice potesse ordinare una misura di sicurezza. Ritenni opportuno sopprimere questa facoltà, per ragioni analoghe a quelle che mi indussero ad abolire la correlativa facoltà stabilita dal progetto (art. 53, corrispondente all'art. 49 del codice) per il caso del così detto reato putativo.