Art. 600-bis c.p. — Prostituzione minorile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
[1]((Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto)).
Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 2 marzo 2006 · versione 167 su Normattiva