Art. 600 c.p.Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'

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Chiunque riduce una persona in schiavitu', o in una condizione analoga alla schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600 · fonte su Normattiva