Art. 600 c.p. — Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'
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Chiunque riduce una persona in schiavitu', o in una condizione analoga alla schiavitu', e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva