Art. 600-sexies c.p.
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[1]((Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.
[2]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.
[3]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
[4]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta')).
Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003 · versione 167 su Normattiva