Art. 600-sexies c.p.
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[1]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies ((, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,)) la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.
[2]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter ((, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore,)) la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.
[3]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
[4]Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter ((, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,)) la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'.
[5]((Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti)).
Testo vigente dal 7 settembre 2003 al 8 agosto 2009 · versione 197 su Normattiva