Art. 602 c.p. — Acquisto e alienazione di schiavi
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Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu', o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva