Art. 602 c.p. — Acquisto e alienazione di schiavi
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[1]((Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
[2]La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi)). 191
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228
191La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Testo vigente dal 7 settembre 2003 al 30 luglio 2010 · versione 197 su Normattiva