Art. 602-bis c.p.Pene accessorie

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((La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

  • 1)la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore;
  • 2)l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura)).

Testo vigente dal 8 agosto 2009 al 23 ottobre 2012 · versione 223 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art602bis · fonte su Normattiva