Art. 609-decies c.p. — Comunicazione al tribunale per i minorenni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2003 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli ((600,)) 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, ((601, 602,)) 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni.
[2]Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede.
[3]In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
[4]Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Testo vigente dal 7 settembre 2003 al 8 agosto 2009 · versione 197 su Normattiva