Art. 609-sexies c.p. — Ignoranza dell'eta' della persona offesa
((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)).
Testo vigente dal 23 ottobre 2012, tuttora in vigore · versione 244 su Normattiva