Art. 609-ter c.p. — Circostanze aggravanti
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[1]La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:
- 1)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2)con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3)da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4)su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
- 5)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore;
- 5-bis)all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter)nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater)nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; ((5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
- 5-sexies)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.))
[2]La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Testo vigente dal 6 aprile 2014 al 9 agosto 2019 · versione 254 su Normattiva