Art. 610 c.p. — Violenza privata
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[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva