Art. 610 c.p.Violenza privata

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[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art610 · fonte su Normattiva