Art. 610 c.p. — Violenza privata
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[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 36
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332
36Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici"; - (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Testo vigente dal 4 giugno 1966 al 19 dicembre 1981 · versione 38 su Normattiva