Art. 611 c.p. — Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
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[1]Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e' punito con la reclusione fino a cinque anni.
[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva