Art. 611 c.p.Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

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[1]Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e' punito con la reclusione fino a cinque anni.

[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 29 settembre 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art611 · fonte su Normattiva