Art. 611 c.p.Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

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[1]Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato e' punito con la reclusione fino a cinque anni.

[2]La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 96

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

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La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991 · versione 97 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art611 · fonte su Normattiva