Art. 617-quinquies c.p.
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[1]Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.
Testo vigente dal 14 gennaio 1994 al 1 febbraio 2022 · versione 143 su Normattiva