Art. 617-quinquies c.p.
[1]Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
[2]Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[3]((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena e' della reclusione da due a sei anni)).
[4]((Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena e' della reclusione da tre a otto anni)).
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva