Art. 619 c.p.
[1](Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)
[2]L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[3]Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.
[4]((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))
Testo vigente dal 9 maggio 2018, tuttora in vigore · versione 292 su Normattiva