Art. 615-ter c.p. — Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
[1]Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
[2]La pena e' della reclusione ((da due a dieci anni)):
- 1)se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2)se il colpevole per commettere il fatto usa ((minaccia o)) violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
- 3)se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ((ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilita' al titolare)) dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
[3]Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione ((da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni)).
[4]Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Testo vigente dal 17 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 363 su Normattiva