Art. 621 c.p. — Rivelazione del contenuto di documenti segreti
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[1]Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
[2]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 14 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva