Art. 623-bis c.p.Altre comunicazioni e conversazioni

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((Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate)).

Testo vigente dal 13 aprile 1974 al 14 gennaio 1994 · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art623bis · fonte su Normattiva