Art. 634 c.p. — Turbativa violenta del possesso di cose immobili
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[1]Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
[2]Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva