Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui
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[1]Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.
[2]La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945 · versione 0 su Normattiva