Art. 638 c.p.Uccisione o danneggiamento di animali altrui

((Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)).

Testo vigente dal 1 luglio 2025, tuttora in vigore · versione 373 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art638 · fonte su Normattiva