Art. 652 c.p.Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

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[1]Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

[2]Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art652 · fonte su Normattiva