Art. 660 c.p. — Molestia o disturbo alle persone
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Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva