Art. 661 c.p. — Abuso della credulita' popolare
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Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' punito, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016 · versione 0 su Normattiva